Formazione docenti scuola primaria e infanzia

Omissis


Art. 1
(Destinatari del percorso di formazione in servizio)
1. In sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2023-2024, il percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all’articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è destinato ai docenti che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni didattiche. 
2. Pertanto, la formazione è rivolta ai docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.

Art.2
(Modalità di partecipazione alle attività formative)
1. La partecipazione ai percorsi formativi è su base volontaria. Le attività formative si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento.
2. In prima applicazione, il percorso è erogato online e in modalità asincrona per l’intera durata, da un soggetto attuatore incaricato mediante convenzione, in coerenza con gli obiettivi formativi definiti nella Direttiva del 23 dicembre 2023 della Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione e sulla base dei contenuti minimi e dei vincoli di cui all’allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Art. 3
(Durata del percorso formativo)
1. Il percorso formativo ha la durata di 30 ore sia per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con un incremento orario per i primi rispetto a quanto previsto all’allegato B al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
2. Nell’ambito delle 30 ore rientrano 10 ore di attività che possono essere svolte anche autonomamente dai partecipanti alla formazione sulla base delle indicazioni e della documentazione scientifica messa a disposizione dal soggetto attuatore di cui all’art.2.

Art. 4 
(Retribuzione dei partecipanti all’attività formativa)
1. La partecipazione alle attività formative del percorso formativo di cui all’art.1 può essere retribuita con emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. A tal fine, la contrattazione d’istituto può prevedere compensi in misura forfetaria.
2. Le istituzioni scolastiche, ove ne ricorrano le condizioni, possono avviare una apposita sequenza contrattuale per remunerare la partecipazione dei propri insegnanti al percorso di formazione in servizio incentivata relativa al corrente anno scolastico.
3. In alternativa alla remunerazione a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, ai docenti è riconosciuta la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all’art. 36, comma 8, del CCNL.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il Ministro

Prof. Giuseppe Valditara

N.B. l'intero documento è disponibile in allegato

Allegati

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000113.06-06-2024_1.pdf